artisti lirici italiani opera lirica musica classica
 
 

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STATUTO A.L.I.


Art.1
È costituita l’Associazione ARTISTI LIRICI ITALIANI (A.L.I.)

SCOPO
Art.2

L’Associazione persegue le seguenti finalità:
-  rappresentare, attuare e difendere i diritti della categoria degli Artisti Lirici ovvero dei Cantanti Lirici solisti e dei Direttori d’Orchestra attraverso la realizzazione di un contratto nazionale di lavoro;
-  stabilire rapporti di collaborazione con istituti musicali pubblici o privati, italiani o stranieri, per conoscere altre realtà ove operano le corrispondenti nostre categorie;
-  realizzare e/o coordinare iniziative, attività e proposte di rilevante importanza culturale artistica e sociale.
L’Associazione non ha scopi di lucro, ha durata illimitata, ha carattere nazionale, è apartitica.


ORGANI SOCIALI
Art.3

Sono organi necessari dell’Associazione:
il Presidente, il Vice Presidente, Il Consiglio Direttivo Nazionale, l’Assemblea generale dei Soci.
Sono organi eventuali dell’Associazione:
il Presidente Onorario dell’Associazione, il Collegio dei Revisori di conti, il Collegio dei Probiviri.

Art.4
Tutte le cariche ricoperte dagli aderenti all’interno dell’Associazione sono da ritenersi di tipo volontario e gratuito.

CONSIGLIO DIRETTIVO
Art.5

L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo il cui numero è formato da 10 (dieci) componenti.
Fanno parte di diritto del Consiglio i 5 (cinque) soci fondatori mentre gli altri 5 (cinque) vengono eletti dall’Assemblea Generale dei Soci.

Art.6
Il Consiglio Direttivo è eletto ogni 3 (tre) anni dall’Assemblea ed i suoi componenti uscenti sono rieleggibili.
I componenti possono essere scelti soltanto tra i Soci.
Il Consiglio Direttivo designa nel proprio ambito le singole cariche compresa quella di Presidente,  Vice Presidente, Segretario e Tesoriere.
Qualora nel corso del periodo di nomina venissero a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti del Consiglio Direttivo, lo stesso procederà alla sostituzione dei membri mancanti per cooptazione.
I componenti così eletti durano in carica fino alla scadenza dei componenti già in seno al Consiglio Direttivo.

Nel caso invece in cui venissero a mancare per qualsiasi motivo la maggioranza dei componenti, il Consiglio si riterrà decaduto nella sua globalità. Il Consiglio Direttivo decaduto rimarrà comunque in carica per lo svolgimento degli atti di ordinaria amministrazione e dovrà provvedere alla convocazione dell’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Art.7
Il Consiglio Direttivo ha le attribuzioni ed i compiti connessi agli scopi dell’Associazione e previsti dal presente statuto che non siano specificatamente riservati all’Assemblea.
Inoltre:
- provvede alla programmazione delle iniziative ed a quant’altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell’Associazione;
- delibera la convocazione dell’Assemblea e redige l’Ordine del Giorno;
- delibera in merito agli accoglimenti delle domande di iscrizione dell’Associazione;
- determina le quote associative minime per le varie categorie di soci;
La rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente o, in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente. Inoltre, in via generale, il Presidente può delegare per motivi specifici i propri poteri ad uno o più membri del Consiglio Direttivo.
Art.8
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno e ogni qualvolta ne faccia richiesta il Presidente o tre dei suoi componenti.
Salvo quanto previsto per la nomina dei Soci Onorari, per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei votanti.
Nel caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente.
Il Segretario redige il verbale sotto la direzione del Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art.9
Il Consiglio Direttivo Nazionale può nominare, su designazione dei Soci localmente operanti, un delegato coordinatore all’interno di entità periferiche, con incarico annuale e rinnovabile, il quale rappresenterà l’entità periferica di appartenenza nei confronti degli Organi dell’Associazione. Potrà inoltre nominare coordinatori regionali.
Art.10
Qualora l’Associazione intenda organizzare manifestazioni od eventi musicali, concerti, corsi di formazione o specializzazione ed ogni altra iniziativa, al Consiglio Direttivo è conferito in via generale il potere di deliberare la stipula di apposite convenzioni con soggetti terzi pubblici e privati, previa determinazione dei relativi criteri e condizioni e di autorizzare il Presidente del Consiglio Direttivo a compiere gli atti conseguenti.
In tal caso al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi, salvo il potere di delega di cui all’art.7 del presente Statuto.

SOCI
Art.11

Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci tutti quei cittadini italiani che condividono le finalità dell’Associazione e che operino nel settore del Teatro Lirico in qualità di:
- Cantante Lirico solista;
- Direttore d’Orchestra.
Il Cantante Lirico Solista ed il Direttore d’Orchestra potranno iscriversi all’Associazione solo se vincitori di concorsi nazionali e/o internazionali ovviamente inerenti le loro rispettive categorie o con almeno 500 giornate E.N.P.A.L.S.
I Soci saranno divisi nelle seguenti categorie:
- Soci Fondatori, quelli che partecipano alla costituzione dell’Assemblea;
- Soci Ordinari, quelli che sono ammessi a far parte dell’Associazione con delibera del Consiglio Direttivo;
- Soci Sostenitori, quelli che, ammessi a far parte dell’Associazione con le stesse modalità previste per i Soci Ordinari, versino tuttavia una quota associativa maggiore di quella dei Soci Ordinari, da determinarsi nel Consiglio Direttivo;
- Soci Juniores, quelli che non hanno ancora compiuto il 25° anno di età e che pagheranno una quota sociale inferiore rispetto al Socio Ordinario;
- Soci Seniores, quelli che hanno compiuto il 65° anno di età e che pagheranno una quota sociale inferiore rispetto al Socio Ordinario;
- Soci Onorari, quelli che in virtù di meriti acquisiti nei rispettivi campi artistici o professionali, è attribuita tale qualifica ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo che li nomina all’unanimità. I Soci Onorari sono esentati dal pagamento delle quote sociali.
Art.12
Ammissione dei Soci: l’ammissione dei Soci (eccetto i Soci Ordinari) avviene su domanda degli interessati dietro presentazione di almeno due soci e accettazione del Consiglio Direttivo entro 60 (sessanta) giorni dalla domanda.
Le iscrizioni decorrono dal 1° Gennaio dell’anno in cui la domanda è accolta.
Art.13
Il Socio ammesso dovrà versare la quota sociale annuale entro 15 (quindici) giorni dalla data di accettazione della domanda, accettazione che verrà comunicata all’aspirante Socio tramite lettera. Entro lo stesso termine i nuovi Soci devono versare una tassa d’ammissione che viene determinata dal Consiglio Direttivo all’inizio di ciascun anno sociale. I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 (trenta) ottobre di ogni anno, saranno considerati Soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale.
Art.14
Oltre che nel caso di rinuncia del Socio, cesserà di far parte dell’Associazione colui che sarà espulso per motivi disciplinari.
Il Consiglio Direttivo può applicare, a seconda della gravità della mancanza, a ciascun membro dell’Associazione le seguenti pene disciplinari:
- la censura, che consiste in una nota di biasimo;
- la sospensione, automatica nel caso in cui il Socio risulti inquisito dall’Autorità Giudiziaria, che si trasforma in espulsione o reintegro in relazione all’esito del giudizio; durante la sospensione il Socio è esonerato dall’obbligo del versamento della quota sociale;
- l’espulsione.
Le tre pene suddette sono conseguenti a morosità e a comportamenti indegni e contrari all’interesse dell’Associazione.
Art.15
I provvedimenti disciplinari non possono essere applicabili senza che l’interessato sia stato invitato a comparire, per essere sentito, dinanzi al Consiglio Direttivo con l’assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni.
L’invito a presentarsi ed il provvedimento sono comunicati a mezzo lettera raccomandata a/r.

ASSEMBLEA DEI SOCI
Art.16

L’Assemblea è convocata, sia per la prima che per la seconda convocazione, mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo e l’Ordine del Giorno, spedito per lettera ordinaria ai Soci almeno cinque giorni prima della data stabilita per la convocazione.
Tra la prima e la seconda convocazione dovrà decorrere almeno un’ora. L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno ed ogni qualvolta che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla o ne faccia richiesta scritta almeno un quarto dei Soci dell’Associazione con diritto di voto.
Art.17
Il Presidente del Consiglio Direttivo, o chi lo sostituisce, è anche Presidente dell’Assemblea.
Egli nomina il Segretario dell’Assemblea. Il Segretario redige il verbale della riunione dell’Assemblea sotto la direzione del Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art.18
L’Assemblea:
- approva il bilancio da presentarsi entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno;
- nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- delibera sulle questioni ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo;
- modifica le norme del presente Statuto.
Art.19
L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza dei 2/3 (dueterzi) dei Soci in regola con il versamento delle quote.
In seconda convocazione l’Assemblea delibera qualunque sia la presenza dei Soci intervenuti.
Le deliberazioni sono valide sia in prima che in seconda convocazione qualora riportino il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
Sono ammesse deleghe ma in numero non superiore a 3 (tre) per delegato.
È ammesso il voto per corrispondenza, da inviare tramite raccomandata a/r al Presidente presso la sede in cui è convocata l’Assemblea.

REVISORI DEI CONTI
Art.20

I Revisori dei conti sono nominati dall’Assemblea Generale dei Soci in numero di 3 (tre) fra persone competenti del settore contabile; durano in carica un triennio e sono rieleggibili; controllano la regolarità dei bilanci e della gestione finanziaria producendo una relazione scritta annuale all’Assemblea dei Soci. Hanno il potere di imporre al Consiglio Direttivo la regolarizzazione di inadempienze o di irregolarità eventualmente riscontrate.

PROBIVIRI
Art.21

Tutte le eventuali controversie sociali tra Soci e tra questi e l’Associazione e i suoi Organi, saranno sottoposti alla competenza di tre Probiviri nominati dall’Assemblea anche tra non associati. Essi giudicheranno ex bono et aequo per iscritto ed il loro lodo sarà inappellabile fatte salve le eventuali successive vie legali.

PATRIMONIO ASSOCIATIVO
Art.22

Il patrimonio associativo è formato:
- dalle quote associative annuali; è facoltà del Consiglio Direttivo richiedere agli associati dei contributi straordinari;
- dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell’Associazione;
- da eventuali donazioni, erogazioni o lasciti;
- da ogni altra entrata o conferimento.

SCIOGLIMENTO
Art.23

All’Assemblea spetta il potere di sciogliere l’Associazione.
Per la validità della deliberazione è richiesto il voto della maggioranza dei Soci.
In caso di scioglimento gli eventuali residui attivi saranno donati ad associazioni o fondazioni che operano nel medesimo campo, secondo la scelta fatta dall’Assemblea che avrà deliberato lo scioglimento.

DISPOSIZIONI FINALI
Art.24

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle vigenti leggi in materia.

 

 
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