STATUTO
A.L.I.
Art.1
È costituita l’Associazione
ARTISTI LIRICI ITALIANI (A.L.I.)
SCOPO
Art.2
L’Associazione persegue le seguenti finalità:
- rappresentare, attuare e difendere i diritti della categoria
degli Artisti Lirici ovvero dei Cantanti Lirici solisti e dei
Direttori d’Orchestra attraverso la realizzazione di
un contratto nazionale di lavoro;
- stabilire rapporti di collaborazione con istituti
musicali pubblici o privati, italiani o stranieri, per conoscere
altre realtà ove operano le corrispondenti nostre categorie;
- realizzare e/o coordinare iniziative, attività e
proposte di rilevante importanza culturale artistica e sociale.
L’Associazione non ha scopi di lucro, ha durata illimitata,
ha carattere nazionale, è apartitica.
ORGANI
SOCIALI
Art.3
Sono organi necessari dell’Associazione:
il Presidente, il Vice Presidente, Il Consiglio Direttivo
Nazionale, l’Assemblea generale dei Soci.
Sono organi eventuali dell’Associazione:
il Presidente Onorario dell’Associazione, il Collegio
dei Revisori di conti, il Collegio dei Probiviri.
Art.4
Tutte le cariche ricoperte dagli aderenti all’interno dell’Associazione
sono da ritenersi di tipo volontario e gratuito.
CONSIGLIO
DIRETTIVO
Art.5
L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo il
cui numero è formato da 10 (dieci) componenti.
Fanno parte di diritto del Consiglio i 5 (cinque) soci
fondatori mentre gli altri 5 (cinque) vengono eletti
dall’Assemblea
Generale dei Soci.
Art.6
Il Consiglio Direttivo è eletto ogni 3 (tre) anni dall’Assemblea
ed i suoi componenti uscenti sono rieleggibili.
I componenti possono essere scelti soltanto tra i Soci.
Il Consiglio Direttivo designa nel proprio ambito le singole
cariche compresa quella di Presidente, Vice Presidente,
Segretario e Tesoriere.
Qualora nel corso del periodo di nomina venissero a mancare
per qualsiasi ragione uno o più componenti del Consiglio Direttivo,
lo stesso procederà alla sostituzione dei membri
mancanti per cooptazione.
I componenti così eletti durano in carica fino alla scadenza
dei componenti già in seno al Consiglio Direttivo.
Nel caso invece in cui venissero a mancare per qualsiasi
motivo la maggioranza dei componenti, il Consiglio si
riterrà decaduto
nella sua globalità. Il
Consiglio Direttivo decaduto rimarrà comunque in carica
per lo svolgimento degli atti di ordinaria amministrazione e
dovrà provvedere alla convocazione dell’Assemblea
per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Art.7
Il Consiglio Direttivo ha le attribuzioni ed i compiti
connessi agli scopi dell’Associazione e previsti dal presente statuto
che non siano specificatamente riservati all’Assemblea.
Inoltre:
- provvede alla
programmazione delle iniziative ed a quant’altro sia necessario
per il conseguimento dei fini dell’Associazione;
- delibera la convocazione
dell’Assemblea e redige l’Ordine del Giorno;
- delibera in merito
agli accoglimenti delle domande di iscrizione dell’Associazione;
- determina
le quote associative minime per le varie categorie di
soci;
La rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi
ed in giudizio spetta al Presidente o, in sua assenza o impedimento,
al Vice Presidente. Inoltre, in via generale, il Presidente può delegare
per motivi specifici i propri poteri ad uno o più membri
del Consiglio Direttivo.
Art.8
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta
all’anno
e ogni qualvolta ne faccia richiesta il Presidente
o tre dei suoi componenti.
Salvo quanto previsto per la nomina dei Soci Onorari,
per la validità delle
deliberazioni è necessaria la presenza della
maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese
con la maggioranza dei votanti.
Nel caso di parità dei voti, prevale quello
del Presidente.
Il Segretario redige il verbale sotto la direzione
del Presidente. Il verbale è sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario.
Art.9
Il Consiglio Direttivo Nazionale può nominare, su designazione
dei Soci localmente operanti, un delegato coordinatore all’interno
di entità periferiche, con incarico annuale e rinnovabile,
il quale rappresenterà l’entità periferica
di appartenenza nei confronti degli Organi dell’Associazione.
Potrà inoltre nominare coordinatori regionali.
Art.10
Qualora l’Associazione intenda organizzare manifestazioni
od eventi musicali, concerti, corsi di formazione o specializzazione
ed ogni altra iniziativa, al Consiglio Direttivo è conferito
in via generale il potere di deliberare la stipula
di apposite convenzioni con soggetti terzi pubblici
e privati, previa determinazione dei relativi criteri
e condizioni e di autorizzare il Presidente del
Consiglio Direttivo a compiere gli atti conseguenti.
In tal caso al Presidente spetta la firma degli
atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei
terzi, salvo il potere di delega di cui all’art.7
del presente Statuto.
SOCI
Art.11
Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci tutti
quei cittadini italiani che condividono le finalità dell’Associazione
e che operino nel settore del Teatro Lirico in qualità di:
- Cantante
Lirico solista;
- Direttore d’Orchestra.
Il Cantante Lirico Solista ed il Direttore
d’Orchestra potranno
iscriversi all’Associazione solo se vincitori
di concorsi nazionali e/o internazionali ovviamente
inerenti le loro rispettive categorie o con
almeno 500 giornate E.N.P.A.L.S.
I Soci saranno divisi nelle seguenti categorie:
- Soci Fondatori,
quelli che partecipano alla costituzione dell’Assemblea;
- Soci Ordinari,
quelli che sono ammessi a far parte dell’Associazione
con delibera del Consiglio Direttivo;
- Soci Sostenitori,
quelli che, ammessi a far parte dell’Associazione con le
stesse modalità previste per i Soci
Ordinari, versino tuttavia una quota associativa
maggiore di quella dei Soci Ordinari, da determinarsi
nel Consiglio Direttivo;
- Soci Juniores,
quelli che non hanno ancora compiuto il 25° anno di età e
che pagheranno una quota sociale inferiore
rispetto al Socio Ordinario;
- Soci Seniores,
quelli che hanno compiuto il 65° anno di età e
che pagheranno una quota sociale inferiore
rispetto al Socio Ordinario;
- Soci Onorari,
quelli che in virtù di meriti acquisiti nei rispettivi
campi artistici o professionali, è attribuita tale qualifica
ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo che li nomina
all’unanimità.
I Soci Onorari sono esentati dal pagamento
delle quote sociali.
Art.12
Ammissione dei Soci: l’ammissione dei
Soci (eccetto i Soci Ordinari) avviene su
domanda degli interessati dietro presentazione
di almeno due soci e accettazione del Consiglio
Direttivo entro 60 (sessanta) giorni dalla
domanda.
Le iscrizioni decorrono dal 1° Gennaio dell’anno in cui
la domanda è accolta.
Art.13
Il Socio ammesso dovrà versare la quota sociale annuale
entro 15 (quindici) giorni dalla data di accettazione della domanda,
accettazione che verrà comunicata all’aspirante Socio
tramite lettera. Entro lo stesso termine i nuovi Soci devono versare
una tassa d’ammissione che viene determinata dal Consiglio
Direttivo all’inizio di ciascun anno sociale. I Soci che
non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il
30 (trenta) ottobre di ogni anno, saranno considerati Soci anche
per l’anno successivo ed obbligati
al versamento della quota annuale.
Art.14
Oltre che nel caso di rinuncia del Socio,
cesserà di far
parte dell’Associazione colui che sarà espulso
per motivi disciplinari.
Il Consiglio Direttivo può applicare, a seconda della gravità della
mancanza, a ciascun membro dell’Associazione
le seguenti pene disciplinari:
- la
censura, che consiste in una nota di biasimo;
- la sospensione,
automatica nel caso in cui il Socio risulti
inquisito dall’Autorità Giudiziaria,
che si trasforma in espulsione o reintegro in relazione all’esito
del giudizio; durante la sospensione il Socio è esonerato
dall’obbligo del versamento della
quota sociale;
- l’espulsione.
Le tre pene suddette sono conseguenti
a morosità e a comportamenti
indegni e contrari all’interesse dell’Associazione.
Art.15
I provvedimenti disciplinari non possono
essere applicabili senza che l’interessato sia stato invitato a comparire, per essere
sentito, dinanzi al Consiglio Direttivo con l’assegnazione
di un termine non inferiore a 10 (dieci)
giorni.
L’invito a presentarsi ed il
provvedimento sono comunicati a mezzo
lettera raccomandata a/r.
ASSEMBLEA
DEI SOCI
Art.16
L’Assemblea è convocata, sia per la prima che per
la seconda convocazione, mediante avviso contenente l’indicazione
del giorno, dell’ora, del luogo e l’Ordine
del Giorno, spedito per lettera
ordinaria ai Soci almeno cinque
giorni prima della data stabilita
per la convocazione.
Tra la prima e la seconda convocazione
dovrà decorrere almeno
un’ora. L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno
ed ogni qualvolta che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno
convocarla o ne faccia richiesta scritta almeno un quarto dei Soci
dell’Associazione con diritto
di voto.
Art.17
Il Presidente del Consiglio
Direttivo, o chi lo sostituisce, è anche
Presidente dell’Assemblea.
Egli nomina il Segretario dell’Assemblea. Il Segretario redige
il verbale della riunione dell’Assemblea sotto la direzione
del Presidente. Il verbale è sottoscritto
dal Presidente e dal Segretario.
Art.18
L’Assemblea:
- approva
il bilancio da presentarsi
entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno;
- nomina
i componenti del Consiglio
Direttivo;
- delibera
sulle questioni ad essa
sottoposte dal Consiglio Direttivo;
- modifica
le norme del presente Statuto.
Art.19
L’Assemblea è regolarmente
costituita in prima convocazione
con la presenza dei 2/3
(dueterzi) dei Soci in
regola con il versamento
delle quote.
In seconda convocazione
l’Assemblea delibera
qualunque sia la presenza
dei Soci intervenuti.
Le deliberazioni sono valide
sia in prima che in seconda
convocazione qualora riportino
il voto favorevole della
maggioranza dei votanti.
Sono ammesse deleghe ma in numero non superiore a 3 (tre)
per delegato.
È ammesso il voto per corrispondenza, da inviare tramite
raccomandata a/r al Presidente presso la sede in cui è convocata
l’Assemblea.
REVISORI
DEI CONTI
Art.20
I Revisori dei conti
sono nominati dall’Assemblea Generale
dei Soci in numero di 3 (tre) fra persone competenti del settore
contabile; durano in carica un triennio e sono rieleggibili; controllano
la regolarità dei bilanci e della gestione finanziaria producendo
una relazione scritta annuale all’Assemblea dei Soci. Hanno
il potere di imporre al Consiglio Direttivo la regolarizzazione
di inadempienze o di irregolarità eventualmente
riscontrate.
PROBIVIRI
Art.21
Tutte le eventuali
controversie
sociali tra Soci
e tra questi
e l’Associazione e i suoi Organi, saranno sottoposti alla competenza
di tre Probiviri nominati dall’Assemblea anche tra non associati.
Essi giudicheranno ex bono et aequo per iscritto ed il loro lodo
sarà inappellabile
fatte salve le
eventuali successive
vie legali.
PATRIMONIO
ASSOCIATIVO
Art.22
Il patrimonio
associativo è formato:
- dalle
quote associative
annuali; è facoltà del
Consiglio
Direttivo
richiedere
agli associati
dei contributi
straordinari;
- dai beni
mobili
ed immobili
che diverranno
proprietà dell’Associazione;
- da
eventuali donazioni, erogazioni
o lasciti;
- da
ogni altra entrata o conferimento.
SCIOGLIMENTO
Art.23
All’Assemblea spetta il potere di sciogliere l’Associazione.
Per
la
validità della deliberazione è richiesto
il
voto
della
maggioranza
dei
Soci.
In
caso
di
scioglimento
gli
eventuali
residui
attivi
saranno
donati
ad
associazioni
o
fondazioni
che
operano
nel
medesimo
campo,
secondo
la
scelta
fatta
dall’Assemblea che avrà deliberato
lo
scioglimento.
DISPOSIZIONI
FINALI
Art.24
Per quanto non previsto
dal presente Statuto,
si fa riferimento alle
norme del codice civile
ed alle vigenti leggi
in materia.