Il giorno 20 ottobre 2009 alle ore 11 ALI (Artisti Lirici Italiani) è stata convocata dalla Commissione Lavoro XI a Montecitorio a Roma all'audizione nell'ambito dell'esame delle proposte di Legge C.762 Bellanova, C.1550 Ceccaci Rubino, C.2112 Borghesi e C.2654 Delfino, recanti disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago.
Avremo finalmente la possibilità di illustrare la nostra attuale situazione di artisti lirici sotto tutti i punti di vista.
Gli argomenti sono tanti e complessi, come ben sapete, ma stiamo lavorando per essere all'altezza dell'evento.
Questo è per la nostra associazione un grande passo avanti ed un riconoscimento ufficiale che ci sprona ancor di più ad andare avanti e con più determinazione.
Pubblicheremo più avanti la relazione presentata ed un eventuale breve report.
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PARLAMENTO EUROPEO
STATUTO SOCIALE DEGLI ARTISTI
Procedura: 2006/2249(INI) Ciclo di
vita in Aula
Ciclo del documento: A6-0199/2007
Testi presentati:
A6-0199/2007
Discussioni:
PV 06/06/2007 - 20
CRE 06/06/2007 - 20
Votazioni:
PV 07/06/2007 - 5.18
CRE 07/06/2007 - 5.18
Dichiarazioni di voto
Testi approvati:
P6_TA(2007)0236
Testi approvati dal Parlamento
Giovedì 7 giugno 2007 - Bruxelles Edizione
provvisoria
Statuto sociale degli artisti
P6_TA-PROV(2007) 0236 A6-0199/2007
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto
sociale degli artisti (2006/2249(INI))
Statuto sociale degli artisti
P6_TA-PROV(2007) 0236 A6-0199/2007
Risoluzione
del Parlamento europeo del
giugno 2007 sullo statuto
sociale degli artisti (2006/2249(INI))
- vista la Convenzione dell'Unesco sulla protezione e la promozione
della diversità delle espressioni culturali,
- vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Una
strategia quadro per la non discriminazione e le pari opportunità per
tutti" (COM(2005)0224),
- visto il Libro Verde della Commissione dal titolo "Modernizzare
il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo" (COM(2006)0708),
- vista la propria risoluzione del 22 ottobre 2002 sull'importanza
e il dinamismo del teatro e delle arti dello spettacolo nell'Europa
allargata (1),
- vista la propria risoluzione del 4 settembre 2003 sulle industrie
culturali (2),
- vista la propria risoluzione del 13 ottobre 2005 sulle nuove
sfide per il circo quale parte della cultura europea (3),
- visto il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14
giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza
sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si
spostano all'interno della Comunità (4),
- visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale (5),
- vista la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del
diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione
(6),
- vista la sua risoluzione del 9 marzo 1999 sulla situazione e
il ruolo degli artisti nell'Unione europea (7),
- vista la direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio,
il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di
autore in materia di proprietà intellettuale (8),
- vista la direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la durata di protezione
del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (9),
- vista la sentenza della Corte di giustizia del 30 marzo 2000,
causa C-178/97, Barry Banks e altri contro Theatre royal de la
Monnaie (10),
- vista la sentenza della Corte di giustizia del 15 giugno 2006,
causa C-255/04, Commissione delle Comunità europee contro
Repubblica francese (11),
- visto l'articolo 45 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione
(A6-0199/2007),
- considerando che l'arte può anche essere considerata
un lavoro e una professione,
- considerando che le summenzionate sentenze e la direttiva
96/71/CE riguardano tutte in modo specifico le attività degli
artisti interpreti,
- considerando che, per praticare l'arte al più alto livello,
occorre interessarsi al mondo dello spettacolo e della cultura
sin dalla più giovane età ed avere la possibilità di
accedere alle principali opere del nostro patrimonio culturale,
- considerando che in numerosi Stati membri taluni professionisti
del settore artistico non hanno uno statuto legale,
- considerando che la flessibilità e la mobilità sono
elementi indissociabili nell'esercizio delle professioni artistiche,
- considerando che nessun artista è totalmente al riparo
dalla precarietà in nessuna fase del suo percorso professionale,
- considerando che la natura aleatoria e talvolta incerta della
professione artistica deve essere necessariamente compensata
dalla garanzia di una protezione sociale sicura,
- considerando che ancora oggi risulta praticamente impossibile
per un artista in Europa ricostruire la sua carriera professionale,
- considerando che occorre facilitare l'accesso degli artisti
alle informazioni concernenti le loro condizioni di lavoro,
mobilità,
disoccupazione, salute e pensione,
- considerando che le predisposizioni artistiche, le doti naturali
e il talento sono raramente sufficienti per aprire la strada
ad una carriera artistica professionale,
- considerando che non sono stati ancora sufficientemente sviluppati
i contratti di formazione e/o qualificazione a vocazione artistica
adattati alle singole discipline,
- considerando che è opportuno incoraggiare la riconversione
professionale degli artisti,
- considerando che la libera circolazione dei lavoratori in
generale, inclusi gli artisti originari dei nuovi Stati membri, è tuttora
soggetta a certe limitazioni dovute alle possibili disposizioni
transitorie previste dal trattato di adesione,
- considerando che le produzioni artistiche riuniscono spesso
artisti europei ed artisti extracomunitari la cui mobilità è spesso
ostacolata dalla difficoltà di ottenere visti a medio
termine,
- considerando che il soggiorno degli artisti in uno Stato
membro è il
più delle volte di breve durata (inferiore ai tre mesi),
- considerando che tutti questi problemi legati alla mobilità transfrontaliera,
principale caratteristica delle professioni artistiche, mettono
in luce la necessità di prevedere misure concrete in
questo settore,
- considerando che è essenziale distinguere le attività artistiche
amatoriali da quelle dei professionisti,
- considerando che l'integrazione dell'insegnamento artistico
nei programmi scolastici degli Stati membri deve essere assicurato
in modo efficace,
- considerando che la succitata Convenzione dell'Unesco costituisce
un'ottima base per il riconoscimento dell'importanza delle
attività dei
professionisti nella creazione artistica,
- considerando che la direttiva 2001/29/CE impone agli Stati
membri che ancora non la applicano, di prevedere per gli autori
un compenso equo in caso di eccezioni o restrizioni al diritto
di riproduzione (reprografia, riproduzione per uso privato),
- considerando che la direttiva 2006/115/CEE determina i diritti
esclusivi di cui sono titolari in particolare gli artisti interpreti
e il loro diritto irrinunciabile ad una remunerazione equa,
- considerando che i diritti patrimoniali e morali degli autori
e degli artisti interpreti sono a tal riguardo il riconoscimento
del loro lavoro creativo e del loro contributo alla cultura
in generale,
- considerando che la creazione artistica partecipa allo sviluppo
del patrimonio culturale e si nutre delle opere del passato,
da cui trae ispirazione e materiale e di cui gli Stati assicurano
la salvaguardia,
Miglioramento della situazione degli artisti in EuropaLa situazione contrattuale
- invita gli Stati membri a sviluppare o applicare un quadro giuridico
e istituzionale al fine di sostenere la creazione artistica mediante
l'adozione o l'attuazione di una serie di misure coerenti e globali
che riguardino la situazione contrattuale, la sicurezza sociale,
l'assicurazione malattia, la tassazione diretta e indiretta e la
conformità alle norme europee;
- sottolinea che occorre prendere in considerazione la natura atipica
dei metodi di lavoro dell'artista;
- sottolinea inoltre che occorre prendere in considerazione la
natura atipica e precaria di tutte le professioni sceniche;
- incoraggia gli Stati membri a sviluppare la definizione di contratti
di formazione o di qualificazione nelle professioni artistiche;
- propone pertanto agli Stati membri di agevolare il riconoscimento
dell'esperienza professionale degli artisti;
La protezione dell'artista
- invita la Commissione e gli Stati membri a creare un "registro
professionale europeo" del tipo EUROPASS per gli artisti, previa
consultazione del settore artistico, nel quale potrebbero figurare
il loro statuto, la natura e la durata dei successivi contratti nonché i
dati dei loro datori di lavoro o dei prestatori di servizi che
li ingaggiano;
- incoraggia gli Stati membri a migliorare il coordinamento e lo
scambio di buone pratiche e di informazioni;
- sollecita la Commissione ad elaborare, in cooperazione con il
settore, un manuale pratico uniforme e comprensibile destinato
agli artisti europei e agli organi interessati nelle amministrazioni,
che contenga tutte le disposizioni in materia di assicurazione
malattia, disoccupazione e pensionamento in vigore a livello nazionale
ed europeo;
- invita la Commissione e gli Stati membri in funzione degli accordi
bilaterali applicabili ad esaminare la possibilità di iniziative
per assicurare il trasferimento dei diritti pensionistici e di
sicurezza sociale degli artisti provenienti da paesi terzi quando
ritornano nei loro paesi d'origine e per garantire che si tenga
conto della esperienza di lavoro in uno Stato membro;
- incoraggia la Commissione a varare un progetto pilota al fine
di sperimentare l'introduzione di una carta elettronica europea
di sicurezza sociale specificamente destinata all'artista europeo;
- ritiene infatti che tale carta, contenendo tutte le informazioni
concernenti l'artista, potrebbe risolvere alcuni problemi inerenti
alla sua professione;
- sottolinea la necessità di distinguere con precisione la
mobilità specifica degli artisti da quella dei lavoratori
dell'Unione europea in generale;
- chiede a tale proposito alla Commissione di fare il punto sui
progressi realizzati in merito a tale mobilità specifica;
- chiede alla Commissione di individuare formalmente i settori
culturali in cui risulta evidente il rischio di una fuga di creatività e
di talenti e chiede agli Stati membri di incoraggiare, mediante
incentivi, gli artisti a rimanere o a rientrare nel territorio
degli Stati membri;
- chiede inoltre agli Stati membri di prestare un'attenzione particolare
al riconoscimento a livello comunitario di diplomi e altri certificati
rilasciati dai conservatori e dalle scuole artistiche nazionali
europee e da altre scuole ufficiali delle arti dello spettacolo,
in modo da consentire ai loro titolari di lavorare e studiare in
tutti gli Stati membri, in conformità con il processo di Bologna; sollecita
tutti gli Stati membri a tal riguardo a promuovere studi artistici
formali che offrano una buona formazione personale e professionale
e consentano agli studenti di sviluppare il proprio talento artistico
nonché competenze generali per operare in altri ambiti professionali;
sottolinea altresì l'importanza di proporre iniziative su
scala europea per facilitare il riconoscimento di diplomi e altri
certificati rilasciati dai conservatori e dalle scuole artistiche
nazionali di paesi terzi, al fine di favorire la mobilità degli
artisti verso gli Stati membri;
- invita la Commissione ad adottare una "carta europea per la
creazione artistica e le condizioni del suo esercizio" sulla
base di un'iniziativa come quella dell'Unesco, onde affermare l'importanza
delle attività dei professionisti della creazione artistica
e favorire l'integrazione europea;
- invita gli Stati membri ad eliminare tutti i tipi di restrizioni
relative all'accesso al mercato del lavoro per gli artisti dei
nuovi Stati membri;
- invita gli Stati membri che non l'applicano ancora ad organizzare,
nel rispetto della direttiva 2006/115/CEE e della direttiva 2001/29/CE,
in modo efficace il pagamento di tutti gli equi compensi relativi
ai diritti di riproduzione e delle eque remunerazioni dovute ai
titolari dei diritti d'autore e dei diritti associati;
- invita la Commissione a procedere ad uno studio che analizzi
le disposizioni prese dagli Stati membri per assicurare in modo
efficace ai titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi
l'equo compenso per le eccezioni legali applicate dagli Stati membri
a norma della direttiva 2001/29/CE e per lo sfruttamento legale
dei loro diritti a norma della direttiva 2006/115/CEE;
- invita la Commissione a procedere ad uno studio che analizzi
le disposizioni prese dagli Stati membri affinché una parte delle
entrate generate dal pagamento dell'equo compenso dovuto ai titolari
dei diritti d'autore e dei diritti connessi sia destinata al sostegno
dell'attività creativa e alla protezione sociale e finanziaria
degli artisti, e che analizzi inoltre gli strumenti giuridici e
i dispositivi che potrebbero essere utilizzati per contribuire
al finanziamento della protezione degli artisti viventi europei;
- ritiene auspicabile che gli Stati membri sudino la possibilità di
concedere agli artisti un aiuto supplementare a quelli già in
vigore, prevedendo per esempio un prelievo sullo sfruttamento commerciale
delle creazioni originali e delle loro interpretazioni libere da
diritti;
La politica dei visti: mobilit à e impiego dei cittadini di
paesi terzi
- sottolinea la necessità di tener conto delle difficoltà che
alcuni artisti europei ed extracomunitari incontrano attualmente
per ottenere un visto ai fini del rilascio di un permesso di lavoro,
nonché delle incertezze legate a tale situazione;
- sottolinea altresì che le condizioni stabilite per la
concessione dei visti e dei permessi di lavoro sono attualmente
difficili da soddisfare da parte degli artisti in possesso di contratti
di lavoro a breve termine;
- invita la Commissione a riflettere sugli attuali sistemi per
la concessione di visti e permessi di lavoro agli artisti e a mettere
a punto una regolamentazione comunitaria in questo settore che
possa portare all'introduzione di un visto temporaneo specificamente
destinato agli artisti europei ed extracomunitari, come già avviene
in taluni Stati membri;
Formazione lungo tutto l'arco della vita e riconversione
- invita gli Stati membri a creare strutture specializzate di formazione
e tirocinio destinate ai professionisti del settore culturale, in
modo da sviluppare un'autentica politica dell'occupazione in questo
ambito;
- invita la Commissione a raccogliere tutte le ricerche e le pubblicazioni
esistenti e a valutare, nella forma di uno studio, l'attuale situazione
per quanto concerne l'attenzione prestata nell'Unione europea alle
malattie professionali tipiche delle attività artistiche,
ad esempio l'artrite;
- ricorda che tutti gli artisti esercitano la loro attività in
modo permanente, non limitandosi alle ore di prestazione artistica
o di spettacolo sulla scena;
- ricorda a tale proposito che i periodi di ripetizione costituiscono
a pieno titolo ore di lavoro effettivo e che è necessario
tener conto di tutti questi periodi d'attività nella carriera
degli artisti, sia durante i periodi di disoccupazione che a fini
pensionistici;
- invita la Commissione a valutare il livello reale di cooperazione
europea e di scambi nel campo della formazione professionale nelle
arti dello spettacolo e a promuovere tali aspetti nel quadro dei
programmi per l'apprendimento permanente e cultura 2007, nonché dell'Anno
europeo per l'istruzione e la cultura 2009;
Verso una ristrutturazione delle attività amatoriali
- insite sulla necessità di sostenere tutte le attività artistiche
e culturali svolte segnatamente a favore di gruppi socialmente
svantaggiati allo scopo di migliorarne l'integrazione;
- sottolinea l'importanza delle attività artistiche amatoriali
quale elemento cruciale di avvicinamento tra le comunità locali
e di costituzione di una società dei cittadini;
- sottolinea che gli artisti senza formazione specifica che aspirano
a una carriera artistica professionale dovrebbero essere ben informati
in merito a certi aspetti di questa professione;
- invita a tale proposito gli Stati membri ad incoraggiare e a
promuovere le attività amatoriali in continuo contatto con
gli artisti professionisti;
Garantire la formazione artistica e culturale sin dalla pi ù giovane
età
- invita la Commissione ad effettuare uno studio sull'educazione
artistica nell'Unione europea (i suoi contenuti, la natura della
formazione offerta – se formale o meno –, i risultati
e gli sbocchi professionali) e a comunicarne i risultati al Parlamento
entro due anni;
- invita la Commissione ad incoraggiare e favorire la mobilità degli
studenti europei delle discipline artistiche, attraverso l'intensificazione
dei programmi di scambio fra gli studenti dei conservatori e delle
scuole artistiche nazionali sia su scala europea che su scala extra-europea;
- invita la Commissione a prevedere il finanziamento di misure
e progetti pilota che consentano in particolare di definire i modelli
adeguati in materia di educazione artistica nell'ambiente scolastico
attraverso un sistema europeo di scambio di informazioni e di esperienze
destinato agli insegnanti di discipline artistiche;
- raccomanda agli Stati membri di intensificare la formazione degli
insegnanti incaricati dell'educazione artistica;
- chiede alla Commissione e agli Stati membri di esaminare la possibilità di
creare un fondo di mobilità europea di tipo Erasmus destinato
agli scambi di insegnanti e di giovani artisti; ricorda a tal riguardo
l'importanza che attribuisce all'aumento del bilancio europeo destinato
alla cultura;
- chiede alla Commissione e agli Stati membri di lanciare una campagna
d'informazione volta ad offrire una garanzia di qualità dell'educazione
artistica;
- incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione
al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti e ai
governi degli Stati membri.
(1) GU C 300 E dell'11.12.2003, pag. 156.
(2) GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 459.
(3) GU C 233 E del 28.9.2006, pag. 124.
(4) GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.
(5) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.
(6) GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.
(7) GU C 175 del 21.6.1999, pag. 42.
(8) GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28.
(9) GU L 372 del 27.12.2006, pag. 12.
(10) Racc. 2000, pag. I-2005.
(11) Racc. 2000, pag. I-5251.